Mi tocca andare a prendere le notizie sul Romanista…
«Per Preziosi e Moratti questo de ferimento determinerà una squa lifica e un’ammenda. Il Codice, però, prevede, obbligatoriamente, che l’oggetto dell’illecito accordo, ovvero il contratto di trasferimen to dei calciatori, sia da considerar si privo di effetto, dal momento della sua conclusione, anche se l’accertamento della violazione sia, ovviamente, avvenuta solo successivamente. Ritengo che l’applicazione della norma com porti, dunque, l’accertamento dell’illegittimo impiego da parte del l’Inter dei due calciatori in ogni partita dagli stessi disputata, con automatica applicazione delle re lative sanzioni, consistenti nella sottrazione di punti in classifica, con ogni conseguenza del caso in ordine ai risultati sportivi conseguiti».
Responsabilità diretta «per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo presidente Massimo Moratti». Ecco perché l’Inter potrebbe andare persino in Serie B. Potrebbe, sia chiaro. Perché un conto sono le norme del diritto sportivo e un altro la loro applicazione. L’articolo 18 del Codice di Giustizia Sportiva prevede: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi». Si va da un minimo dell’ammenda al massimo previsto nelle lettere “g”, “h” e “i”. Alla “g”, viene prevista la «penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; alla “h”, «retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore»; alla “i”, «esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore».
Cerchiamo di capire. Secondo la Procura Federale, Moratti ha violato l’articolo 10 comma 1. Che stabilisce che «(…) è fatto divieto, nello svolgimento di tali attività, (trasferimento, cessione di contratto o tesseramento di calciatori e tecnici), di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto».
Privi di effetto. Sostanzialmente, è come se Milito e Thiago Motta non fossero mai andati all’Inter. Come se fossero rimasti al Genoa. Secondo un’interpretazione, questo determinerebbe anche una nullità retroattiva del tesseramento. Dunque, si potrebbe anche immaginare uno scenario in cui i nerazzurri si perdano a tavolino tutte le partite giocate con Milito e Motta. È fantascienza? Può darsi. La realtà è la violazione di alcune norme chiave del diritto sportivo. A luglio, davanti alla Disciplinare, sapremo quale sanzione sarà applicata al Genoa e quale all’Inter.